Giuseppe Difino – Business Consultant

Spese sanitarie e dichiarazione dei redditi precompilata: le regole per il 2017

Dichiarazione dei redditi precompilata e spese sanitarie: le regole per i redditi dell’anno 2015 vengono sostanzialmente riprodotte per i redditi dell’anno 2016, ma la disciplina delle dichiarazioni che saranno predisposte dall’Agenzia delle Entrate il prossimo anno presenta alcune differenze in questo ambito.

Le regole per la prossima dichiarazione dei redditi sono definite in un Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 29 luglio 2016.

Dal 1° marzo, il Sistema Tessera Sanitaria metterà a disposizione dell’Agenzia delle Entrate i dati relativi a:

  • spese sanitarie sostenute nel periodo d’imposta precedente;
  • rimborsi dell’anno precedente per prestazioni non erogate o erogate in parte.

I dati in questione si riferiscono a ricevute, fatture e scontrini fiscali per spese sanitarie sostenute dal contribuente e dai familiari a carico nell’anno di riferimento.

I soggetti tenuti a trasmettere i dati in questione al Sistema Tessera Sanitaria sono:

  • le Asl;
  • le aziende ospedaliere;
  • gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico;
  • i policlinici universitari;
  • le farmacie pubbliche e private;
  • gli ambulatori specialistici;
  • le strutture per l’erogazione delle prestazioni di assistenza protesica e di assistenza integrativa;
  • gli altri presidi e strutture accreditati per l’erogazione di servizi sanitari;
  • gli iscritti all’Albo dei medici chirurghi e degli odontoiatri.

In particolare, i dati trasmessi da tali soggetti e poi messi a disposizione dal Sistema Tessera Sanitaria sono:

  • codice fiscale del contribuente o del familiare a carico;
  • codice fiscale o partita Iva e cognome e nome o denominazione dei soggetti tenuti alla comunicazione delle spese sanitarie;
  • data del documento fiscale attestante la spesa;
  • tipologia della spesa;
  • importo della spesa;
  • data dell’eventuale rimborso.

Riguardo alle tipologie delle spese, si tratta di:

  • ticket per acquisto di farmaci e per prestazioni sanitarie fruite nell’ambito del Servizio Sanitario Nazionale;
  • spese per l’acquisto di farmaci, anche omeopatici;
  • spese per l’acquisto o l’affitto di dispositivi medici con marcatura CE;
  • spese per servizi sanitari erogati dalle farmacie;
  • spese per l’acquisto di farmaci ad uso veterinario;
  • spese per prestazioni sanitarie (escluse le spese per chirurgia estetica e medicina estetica): assistenza specialistica ambulatoriale; visite mediche generiche o specialistiche o prestazioni diagnostiche e strumentali; prestazioni chirurgiche; certificazioni mediche; ricoveri ospedalieri per interventi chirurgici o a degenza, al netto dei comfort;
  • spese agevolabili a determinate condizioni: acquisto e affitto di protesi che non rientrano tra i dispositivi medici con marcatura CE ed assistenza integrativa; cure termali; prestazioni di chirurgia estetica e di medicina estetica in ambulatorio o in ospedale;
  • altre spese sanitarie.

L’Agenzia delle Entrate non potrà accedere ai dati per i quali il contribuente abbia dichiarato l’opposizione alla trasmissione all’Agenzia medesima.

Il Sistema Tessera Sanitaria fornisce i totali di spesa e di rimborso aggregati con riferimento alle diverse tipologie di spese sopra indicate. Il contribuente, poi, potrà ritrovare, tra le informazioni riguardanti la propria dichiarazione dei redditi precompilata, il totale delle spese sanitarie automaticamente agevolabili (e dei relativi rimborsi) aggregati, come detto, secondo le diverse tipologie di spese, ma anche il totale delle spese sanitarie agevolabili soltanto a determinate condizioni (e dei relativi rimborsi) aggregati suddivisi, anche in questo caso, in base alle diverse tipologie di spese.

Le spese automaticamente agevolabili saranno direttamente inserite negli appositi campi delle dichiarazioni precompilate, al netto delle relative spese rimborsate.

Naturalmente, anche per le spese sostenute quest’anno è data la possibilità ai contribuenti di opporsi alla trasmissione di tali dati all’Agenzia delle Entrate. L’opposizione può essere manifestata:

  • nel caso dello scontrino fiscale parlante, non comunicando il codice fiscale indicato sulla tessera sanitaria;
  • negli altri casi, chiedendo al medico o alla struttura sanitaria che rilascia il documento relativo alla spesa di annotare sul documento medesimo la propria opposizione. L’informazione dell’opposizione deve essere conservata anche dal medico o dalla struttura sanitaria.

La novità principale rispetto alle spese sanitarie dell’anno 2015 è rappresentata dalla circostanza che la trasmissione dei dati delle spese e dei rimborsi, e la possibilità dell’opposizione, riguarderà anche le spese sanitarie relative a prestazioni erogate da strutture autorizzate all’erogazione di servizi sanitari ma non accreditate. In particolare, la nuova regola riguarda le spese sostenute dal sessantesimo giorno successivo alla pubblicazione del Provvedimento.

L’opposizione può essere manifestata anche, dal 1° al 28 febbraio dell’anno successivo a quello di riferimento, accedendo all’area autenticata del sito web del Sistema Tessera Sanitaria. L’assistito può consultare tutte le spese sanitarie presenti nel Sistema e selezionare le singole voci per le quali manifesta l’opposizione.

Inoltre, un’ulteriore modalità per esercitare l’opposizione è costituita da una comunicazione che l’assistito può trasmettere direttamente all’Agenzia delle Entrate, dal 1° ottobre dell’anno di riferimento al 31 gennaio dell’anno successivo, nella quale indicherà la tipologia di spesa rispetto alla quale esercita opposizione, il proprio codice fiscale ed i propri dati anagrafici, il numero di identificazione posto sulla Tessera Sanitaria e la relativa data di scadenza. La comunicazione potrà essere trasmessa per posta elettronica (ad un indirizzo di posta elettronica che verrà indicato sul sito internet dell’Agenzia delle Entrate), potrà essere oggetto di una telefonata al Centro di assistenza multicanale dell’Agenzia delle Entrate o potrà essere effettuata direttamente presso gli uffici dell’Agenzia, consegnando l’apposito modello di richiesta di opposizione allegato al Provvedimento.

L’opposizione può essere esercitata, come precisato nel Provvedimento del 29 luglio, dall’assistito che abbia compiuto 16 anni. Se l’assistito non ha ancora compiuto 16 anni o è incapace d’agire, l’opposizione potrà essere esercitata dal suo rappresentante o dal suo tutore.

Ulteriore precisazione: il contribuente potrà inserire nella propria dichiarazione dei redditi precompilata anche quelle spese sanitarie per le quali abbia in precedenza manifestato l’opposizione.

 

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