Al via le nuove norme sulle agevolazioni fiscali a favore di coloro che investono in start up innovative.
È stato, infatti, firmato dal Ministro dell’Economia e delle Finanze e dal Ministro dello Sviluppo Economico, il decreto recante le nuove disposizioni di attuazione dell’art. 29 del D.L. 179/2012, al fine di adeguare la disciplina ai nuovi orientamenti comunitari in materia di capitale di rischio e alla decisione della Commissione europea del 14 dicembre 2015 che ha autorizzato gli aiuti anche per il 2016.
Novità
Tra le innovazioni di maggior rilievo introdotte con il nuovo decreto rispetto alla precedente disciplina (dettata dal Decreto interministeriale del 30 gennaio 2014) si segnalano:
– l’estensione delle agevolazioni al 2016;
– l’aumento da 2,5 a 15 milioni di euro della soglia massima di investimenti ammissibili che ciascuna start up innovativa può ricevere in ciascun periodo di imposta;
– l’aumento da 2 a 3 anni del periodo minimo di durata dell’investimento.

Soggetti beneficiari

Possono fruire degli incentivi i soggetti IRPEF (persone fisiche) e i soggetti IRES (persone giuridiche), così come disciplinati rispettivamente dai titoli I e II del TUIR, che effettuano un investimento agevolato in una o più start-up innovate.

Soggetti esclusi

Non possono accedere alle agevolazioni:
– le start-up innovative;
– gli incubatori certificati;
– gli OICR (organismi di investimento collettivo del risparmio);
– le società di capitali che investono prevalentemente in start up innovative intermediarie per investimenti propri nel capitale di start-up innovative;
– nel caso di investimento diretto, o indiretto per il tramite di altre società di capitali che investono prevalentemente in start up innovative e le cui azioni non siano quotate su un mercato regolamentato o su un sistema multilaterale di negoziazione: i soggetti che possiedono partecipazioni, titoli o diritti nella start up innovativa.

Agevolazione fiscale

Ai soggetti IRPEF è riconosciuta una detrazione dall’imposta lorda pari al 19% dei conferimenti rilevanti effettuati, nel limite complessivo di 500.000 euro su base annua. Qualora la detrazione sia di ammontare superiore all’imposta lorda l’eccedenza può essere riportata in detrazione sul reddito delle imposte sui redditi degli anni successivi, ma non oltre il terzo.
Ai soggetti IRES l’incentivo è concesso sotto forma di deduzione dal reddito, in misura pari a 20%dei conferimenti rilevanti effettuati, per un importo annuo non superiore a 1.800.000 euro.