Giuseppe Difino – Business Consultant

Lavori di riqualificazione energetica in un condominio: ok al Superbonus.

Ancora chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate sul Superbonus.

A presentare un’istanza di interpello è un condominio nel quale i condomini intendono effettuare degli interventi di riqualificazione energetica sull’intero edificio costituito dai sei piani fuori terra ed un piano interrato e costituito, in particolare, da 35 unità immobiliari a destinazione residenziale ed una unità immobiliare a destinazione commerciale. La facciata dell’edificio si presenta come una “facciata continua”. Gli interventi che si vogliono effettuare consistono: nell’isolamento termico delle superfici opache verticali ed orizzontali; nella sostituzione dell’impianto centralizzato di riscaldamento, raffrescamento e produzione di acqua calda sanitaria; nell’installazione di un impianto solare fotovoltaico per la produzione di energia elettrica; nella sostituzione dei serramenti, comprensivi di infissi, nelle parti comuni delle unità immobiliari; nella sostituzione dei serramenti, comprensivi di infissi, nelle singole unità immobiliari; nella sostituzione integrale della struttura che costituisce la “facciata continua” dell’edificio. Il condominio istante ha precisato che l’intervento di isolamento termico delle superfici opache verticali ed orizzontali interesserà l’involucro dell’edificio con un’incidenza molto maggiore rispetto al 25 % della superficie disperdente lorda dell’edificio stesso. Inoltre, con la sola esecuzione dei primi cinque interventi (senza la sostituzione della “facciata continua”) sarà possibile raggiungere il risultato del miglioramento di due classi energetiche. Il quesito posto all’Agenzia delle Entrate riguarda la possibilità di fruire del Superbonus per le spese sostenute in riferimento agli interventi suddetti e, in particolare, all’intervento di sostituzione della “facciata continua”. E gli eventuali beneficiari della detrazione potranno esercitare l’opzione per lo sconto in fattura o per la cessione del credito?

L’Agenzia delle Entrate, nella Risposta n. 61 del 1° febbraio 2022, ha riconosciuto che possa essere applicata l’agevolazione del Superbonus in riferimento alle spese sostenute per gli interventi di isolamento termico delle superfici opache verticali ed orizzontali, di sostituzione dell’impianto centralizzato di riscaldamento e di produzione di acqua calda sanitaria, di installazione dell’impianto solare fotovoltaico e di sostituzione dei serramenti nelle parti comuni. Sarà possibile fruire del Superbonus anche per le spese sostenute per la sostituzione dei serramenti, comprensivi di infissi, nelle singole unità immobiliari. Tutto questo purché siano rispettati i requisiti e siano osservati gli adempimenti previsti dalla normativa in materia.

Riguardo all’intervento di sostituzione della “facciata continua”, affinché possa trovare applicazione il Superbonus, è necessario che siano rispettate le condizioni previste dall’articolo 14 del Decreto Legge n. 63 del 2013 e che sussistano i requisiti indicati nel Decreto emanato dal Ministro dello Sviluppo Economico di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze, il Ministro dell’Ambiente ed il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti il 6 agosto 2020 in riferimento alle finestre comprensive degli infissi.

La corrispondenza dell’intervento a tali requisiti tecnici dovrà essere oggetto di asseverazione da parte di un tecnico abilitato.

I beneficiari dell’agevolazione, sempre nel rispetto delle condizioni e degli adempimenti previsti dalla normativa, potranno optare, in luogo dell’utilizzo diretto della detrazione del Superbonus, per lo sconto in fattura o per la cessione ad altri soggetti di un credito d’imposta di importo corrispondente alla detrazione.