Giuseppe Difino – Business Consultant

Credito d’imposta per investimenti in beni strumentali: nuovi chiarimenti sull’imputazione temporale.

L’Agenzia delle Entrate ha risposto ad un quesito riguardante il credito d’imposta per investimenti in beni strumentali nuovi. La società istante è una società a responsabilità limitata che chiede chiarimenti in merito alla corretta imputazione temporale, ai fini, appunto, del credito d’imposta per investimenti in beni strumentali nuovi, dei costi sostenuti in relazione a due importanti investimenti cosiddetti “4.0”. La società istante, in particolare, ha effettuato una serie di investimenti in beni materiali strumentali nuovi, compresi nell’elenco dell’allegato A annesso alla Legge di Bilancio per il 2017, consistenti in beni, come macchinari principali ed accessori, dotazioni e così via, ed in servizi (di trasporto, collaudo, assemblaggio, installazione). Alcuni investimenti sono stati completati ed interconnessi al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura e, quindi, come tali, beneficiano già delle agevolazioni 4.0. Altri investimenti, invece, allo stato attuale, sono ancora in corso di finalizzazione o devono essere ancora interconnessi al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura. Tra questi ultimi, ve ne sono alcuni che sono stati avviati nel corso del 2020 e finalizzati nel 2021 che potranno beneficiare del credito d’imposta previsto dalla Legge di Bilancio per il 2020 o del credito d’imposta previsto dalla Legge di Bilancio per il 2021. La società istante ha descritto due degli investimenti effettuati. Il quesito riguarda, in particolare, la corretta individuazione del momento di effettuazione degli investimenti. Il momento di effettuazione degli investimenti coincide con la data di emissione del PAC, ossia del certificato di accettazione preliminare con il quale la società avrebbe già, di fatto, accettato la fornitura in tutte le sue componenti, oppure con la data di emissione del FAC, ossia del certificato di accettazione finale rilasciato a seguito di un test di perfezionamento effettuato al solo fine di misurare le prestazioni del bene a regime? Il momento di effettuazione dell’investimento è il momento nel quale si verifica l’accettazione del bene e, quindi, il passaggio della proprietà in capo alla società istante. Se il passaggio di proprietà avviene al momento del rilascio del PAC, ossia a giugno del 2021 per entrambi gli investimenti, si deve applicare il credito d’imposta in questione così come disciplinato dalla Legge di Bilancio per il 2020, in quanto si tratta di investimenti effettuati entro il 30 giugno 2021 con l’accettazione dell’ordine ed il pagamento dell’acconto pari al 20 % del costo di acquisto entro il 31 dicembre 2020. Se, invece, il passaggio di proprietà avviene al momento del rilascio del FAC, ossia a febbraio del 2022 per il primo investimento ed a dicembre del 2021 per il secondo investimento, si deve applicare il credito d’imposta nella misura più elevata prevista dalla Legge di Bilancio per il 2021, trattandosi di investimenti effettuati entro il 31 dicembre 2022 con l’accettazione dell’ordine ed il pagamento dell’acconto pari al 20 % del costo di acquisto intervenuti entro il 31 dicembre 2021. L’Agenzia delle Entrate, nella Risposta n. 537 del 31 ottobre 2022, ha ricordato che, con una Circolare redatta dall’Agenzia stessa congiuntamente al Ministero dello Sviluppo Economico il 30 marzo 2017, sono stati forniti chiarimenti in merito alla disciplina dell’iper ammortamento che, in quanto compatibili, possono essere estesi anche alla disciplina del credito d’imposta per investimenti in beni strumentali nuovi. In questo documento di prassi è stato precisato, riguardo al momento di effettuazione degli investimenti, che l’imputazione dell’investimento al periodo di vigenza dell’agevolazione segue le regole generali della competenza previste dal Testo Unico delle Imposte sui Redditi. In particolare, secondo tali regole, le spese di acquisto di beni si considerano sostenute, per i beni mobili, alla data della consegna o spedizione o, se diversa e successiva, alla data in cui si verifica l’effetto traslativo o costitutivo della proprietà o di altro diritto reale. Con riferimento al caso specifico descritto nell’istanza di interpello, l’Agenzia delle Entrate ha evidenziato che i fornitori devono effettuare: successivamente alla consegna del bene, un “test di funzionamento”, per verificare la rispondenza del macchinario ai requisiti tecnici concordati con il cliente ed il buon esito del funzionamento, a seguito del quale viene emesso un certificato di accettazione preliminare (il cosiddetto “PAC”); successivamente all’avvio del macchinario ed entro una certa scadenza, un “test di prestazione” che determina il rilascio di un certificato di perfezionamento (il cosiddetto “FAC”). Con la sottoscrizione del PAC, la società istante certifica l’adeguato rispetto di tutti i principali obiettivi di accettazione della fornitura e, nel caso in cui risultino dei malfunzionamenti o delle questioni aperte, richiede al fornitore di verificare e risolvere i problemi entro la sottoscrizione del FAC. Con la sottoscrizione del PAC, inoltre, si dà avvio al periodo di garanzia relativo al bene. Con la sottoscrizione del FAC, invece, la società istante certifica il rispetto di tutti gli obiettivi di accettazione della fornitura. Pertanto, l’Agenzia delle Entrate ha ritenuto che il test di perfezionamento effettuato successivamente non costituisce un test decisivo ai fini della certezza del sostenimento del costo, ma risponde piuttosto ad un’esigenza di garanzia rispetto ad eventuali anomalie lievi che non siano state individuate al momento del test di funzionamento. Pertanto, l’Agenzia delle Entrate ha affermato che il costo, ai fini dell’applicazione dell’agevolazione, deve considerarsi sostenuto già al momento della conclusione del test di funzionamento che porta alla sottoscrizione del PAC. Dal momento che la “prenotazione” dell’investimento (ossia la formalizzazione dell’impegno contrattuale ed il pagamento dell’acconto minimo del 20 % del prezzo di acquisto) è avvenuta nel 2020 per entrambi gli investimenti e che l’effettuazione dell’investimento (ossia l’accettazione dei beni attraverso la sottoscrizione del PAC) è avvenuto entro il primo semestre del 2021 per entrambi gli investimenti, sarà applicabile ad entrambi gli investimenti la disciplina del credito d’imposta per investimenti in beni strumentali nuovi contenuta nella Legge di Bilancio per il 2020.