Attività finanziarie all’estero: nuovi chiarimenti sul quadro RW e l’IVAFE

Ancora un quesito sottoposto all’Agenzia delle Entrate riguardo ai redditi derivanti da attività finanziarie di fonte estera.

L’istante ha acquistato delle obbligazioni di due società. Una delle due società ha acquisito l’altra e poi è entrata in crisi. Di conseguenza, è stato predisposto un piano giudiziario di ristrutturazione dei debiti che ha coinvolto anche l’istante quale creditore. Il quesito riguarda le modalità di compilazione del quadro RW della dichiarazione dei redditi e l’applicazione dell’IVAFE.

Nella Risposta n. 386 del 19 settembre 2019, l’Agenzia delle Entrate ha ricordato che la normativa in vigore nel nostro Paese prevede che le persone fisiche residenti in Italia che, nel periodo d’imposta, detengono investimenti all’estero o attività estere di natura finanziaria, in grado di produrre redditi imponibili in Italia, sono tenute ad osservare gli obblighi di monitoraggio fiscale, indicando i relativi valori nel quadro RW della dichiarazione dei redditi annuale. Inoltre, dal 2013, la compilazione del quadro RW della dichiarazione dei redditi annuale assolve sia agli obblighi di monitoraggio fiscale, sia alla liquidazione dell’IVAFE (l’imposta sulle valore delle attività finanziarie detenute all’estero) e dell’IVIE (l’imposta sul valore degli immobili detenuti all’estero). L’Agenzia delle Entrate ha anche precisato che, ai fini del monitoraggio fiscale, per attività estere di natura finanziaria si intendono quelle attività dalle quali derivano redditi di capitale o redditi diversi di natura finanziaria di fonte estera. Tutte queste attività devono essere sempre indicate nel quadro RW della dichiarazione dei redditi, in quanto di per sé produttive di redditi imponibili in Italia.  Costituiscono oggetto di monitoraggio fiscale anche i contratti di natura finanziaria stipulati con controparti estere, tra i quali i finanziamenti.