Il regime forfettario per le associazioni sportive dilettantistiche

Per una associazioni sportiva dilettantistica che vuole avviare una attività commerciale la scelta del regime contabile e fiscale è molto importante.

Sicuramente il regime contabile e fiscale introdotto dalla l. 398/1991 è quello maggiormente utilizzato dalle asd che effettuano attività commerciali, sia per le semplificazioni che lo caratterizzano, sia per i numerosi vantaggi che presenta ai fini Iva, Ires e Irap.

L’applicazione è consentita alle asd riconosciute dal CONI, dalle Federazioni sportive nazionali o da Enti di promozione sportiva, in possesso di determinati requisiti relativi alla denominazione e alle clausole adottate nello Statuto.

Per usufruire del regime in questione, occorre esercitare apposita opzione, vincolante per almeno 5 esercizi, attraverso il quadro VO della Dichiarazione Iva.

Tale opzione deve essere inoltre comunicata agli uffici SIAE, competenti territorialmente, prima dell’inizio dell’anno (solare) con riferimento al quale si intende usufruire del regime.

I proventi derivanti dalle attività commerciali conseguiti nell’esercizio precedente non devono eccedere € 250.000,00 e, in caso di primo esercizio (o di esercizio della durata inferiore a 12 mesi), la valutazione di tale limite è effettuata calcolando i ricavi su base presuntiva (o ragguagliando ad anno il limite suddetto).

Il regime cessa di essere applicato dal mese successivo a quello in cui viene superato il plafond di € 250.000,00 e quindi, a partire da tale data, si applicano le disposizioni ordinarie in materia di contabilità e determinazione delle imposte dirette e indirette.

Ai fini Iva, il regime determina l’esonero dagli adempimenti previsti dal d.p.r. n. 633/1972, in ordine alla certificazione dei corrispettivi, registrazione, liquidazione e dichiarazione delle operazioni.

Ai fini Ires e Irap, invece, il reddito imponibile viene determinato forfetariamente (applicando un coefficiente di redditività) e secondo il criterio di cassa.