La Voluntary Disclosure è una procedura per la regolarizzazione della detenzione di patrimoni “non dichiarati” e illecitamente detenuti all’estero. Attraverso questa “collaborazione volontaria” il contribuente accetta di versare le imposte e le sanzioni ridotte a fronte della dichiarazione della provenienza di tutti i patrimoni detenuti e non dichiarati, con annullamento delle sanzioni penali e la possibilità quindi di disporre liberamente del capitale.
Questa sorta di possibilità di “riabilitazione” dei patrimoni anticipa l’inizio dello scambio automatico internazionale delle informazioni fiscali che partirà dal 01/01/2018.
Il 2017 sarà l’ultima occasione per chi desidera regolarizzare la detenzione “illecita” di capitali all’estero: infatti il D.L. 193/2016 del 22 ottobre ha previsto la proroga della Voluntary Disclosure fino al 31/07/2017.
E’ possibile affermare che esistono tre diverse “tipologie” di Voluntary Disclosure: quella volta alla regolarizzazione dei patrimoni non dichiarati e illecitamente detenuti all’estero, quella specifica per lo Stato della Città del Vaticano, e quella “nazionale” diretta alla regolarizzazione dei redditi non dichiarati e non connessi ad attività estere. A queste tre, si affianca in parallelo la Voluntary Disclosure per i contanti e i valori al portatore. Caratteristica comune a tutte queste “tipologie” di un unico istituto, è la necessità che in ogni caso le attività da regolarizzare siano originate da violazioni di natura tributaria.
Voluntary Disclosure: i benefici
I benefici premiali della Voluntary Disclosure sono caratterizzati dall’esclusione della punibilità dei più importanti reati fiscali come dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici, dichiarazione indefedele, omessa dichiarazione, omesso versamento di ritenute certificate e omesso versamento IVA, autoriciclaggio. Vengono ridotte alla metà del minimo edittale le sanzioni sul monitoraggio fiscale e quelle reddituali sono portate al 75% del minimo (1,5% per attività in Paesi White list, riducibile allo 0,5%, 3% in altri casi).
Le sanzioni base per le violazioni di “origine dichiarativa” saranno ridotte e potranno variare dal 60 al 90% .
Rispetto alla precedente Voluntary, a seguito degli ultimi accordi stabiliti tra le Nazioni, vengono considerati Stati black list con accordo anche le Isole Cayman, Hong Kong, Guernsey, Isola di Man, Jersey, Isole Cook e Gibilterra: in questo modo il costo dell’adesione per i soggetti che detengono attività in questi Paesi risulterà notevolmente ridotto (più di 5 punti percentuali). La sanzione minima per violazioni del quadro RW sarà pari a quella prevista per la detenzione di attività finanziarie in stati non black list ed in presenza di un waiver o del trasferimento in Italia sarà possibile evitare il raddoppio dei termini per l’accertamento dei redditi e degli aggravi previsti dall’art.12 DL 78/2009 per gli assets black list.
Con l’adesione alla Voluntary Disclosure, a condizione che le informazioni per la liquidazione delle imposte e la compilazione del quadro RW siano illustrate analiticamente nella relazione necessaria all’adesione e che le relative imposte interessi e sanzioni siano versate in unica soluzione entro il 30/9/2017, si ha l’esonero dichiarativo per il quadro RW e per i redditi finanziari afferenti le attività oggetto di regolarizazione sia per il 2016 che per frazione del 2017.
Effetto importantissimo dell’adesione alla Disclosure Voluntary è la definitiva regolarizzazione dei patrimoni con immediata liberazione in termini di trasmissibilità del patrimonio, anche in un’ottica di passaggio generazionale, oltre alla possibilità di far rientrare il capitale in Italia e disporne liberamente. Per chi desidera mantenere invece le attività all’estero, sarà possibile aderire alla Voluntary Disclosure e procedere attraverso un rimpatrio giuridico delle attività estere, con mandato fiduciario e conseguente affidamento delle attività in amministrazione o gestione ad una società fiduciaria.
Il legislatore, come anticipato in precedenza, ha anche previsto la possibilità di una collaborazione “nazionale” quando siano state evase imposte sui redditi non collegati ad attività da indicare nel quadro RW: si ha quindi una procedura parallela alla principale nel caso in cui siano presenti contante o valori al portatore (es. obbligazioni e prodotti finanziari non nominativi etc.) derivanti da evasione fiscale da regolarizzare. In questo caso la procedura di adesione alla Voluntary Disclosure è chiaramente differente rispetto a quella base, ma i benefici sono i medesimi.
Modalità di adesione alla Voluntary Disclosure
L’adesione si ha mediante la presentazione all’Agenzia delle Entrate di tutte le informazioni inerenti i patrimoni detenuti all’estero anche per interposta persona e la relativa documentazione richiesta; in base a questi dati vengono calcolate le imposte dovute (IRPEF e relative addizionali, IRAP, IVA, imposte sostitutive, IVAFE etc.) maggiorate degli interessi e delle sanzioni ridotte applicabili. La Voluntary dovrà riguardare tutti i periodi d’imposta per i quali, alla data di presentazione della domanda, non siano scaduti i temini di accertamento.
Non è possibile aderire alla Voluntary Disclosure nel caso in cui il contribuente abbia avuto notizia di accessi, iscpeizoni, verifiche o sia iniziata qualunque tipo di attività di indagine amministrativa/penale relativa all’ambito di applicazione della procedura di adesione.
L’accesso alla Voluntary Disclosure è inibita per i soggeti che l’hanno presentata in precedenza.
Risultano sanabili le violazioni commesse fino al 30/09/2016.
Possono accedere alla Voluntary Disclosure le persone fisiche, gli enti non commerciali e le società semplici e assimilate.
Con il DL 193/2016 la Voluntary Disclosure cambia aspetto, almeno dal punto di vista tecnico. Infatti viene prevista la possibilità di autoliquidare le imposte, sanzioni ed interessi anziché attendere che la liquidazione sia effettuata dagli uffici dell’Agenzia delle Entrate. Occorre comunque tener presente che in presenza di insufficiente versamento dovuto a errati conteggi, è prevista una sanzione del 10% nel caso in cui la differenza di versamento sia superiore al 10-30% del totale dovuto, del 3% se l’insufficiente versamento sia inferiore al 10 o al 30% del totale. Nel caso in cui sia effettuato un versamento superiore al dovuto, l’eccedenza potrà essere richiesta a rimborso o compensata. L’autoliquidazione è una facoltà concessa al contribuente che, anche in funzione delle possibili sanzioni aggiuntive per insufficiente versamento, potrà sempre decidere di attendere il conteggio effettuato dagli uffici (successivo alla scadenza del 30/09/2017 ed entro il 31/12/2018), ma sconterà le sanzioni pari al 60 o 85% del minimo.
Una volta quindi presentata l’istanza e determinato l’importo dovuto per imposte, interessi e sanzioni ridotte, il versamento dovrà essere effettuato entro il 30/09/2017. Il versamento potrà anche essere rateale, con tre rate mensili di pari importo la prima avente scadenza il 30/09/2017.
Per quanto riguarda il contante e valori al portatore sarà infatti necessario che il “soggetto collaboratore” rilasci una dichiarazione in cui si attesti che i valori non derivano dalla commissione di reati diversi da quelli previsti dall’art.5-quinquies c. 1 lett.a) e b) D.L.167/1990 (omessa/infedele dichiarazione, omesso pagamento IVA, utilizzo di fatture per prestazioni inesistenti, dichiarazione fraudolenta art.3 D.Lgs.74/2000), oltre all’apertura e all’inventario in presenza di un notaio che accerti il contenuto delle cassette di sicurezza. Inoltre tali valori dovranno essere oggetto di deposito vincolato presso intermediari finanzairi abilitati, fino alla conclusione della procedura.
Voluntary Disclosure Nazionale, contanti e valori al portatore
La “Voluntary Disclosure Nazionale” identifica la possibilità di regolarizzare l’evasione su imposte sui redditi non connessi alle attività estere (ossia quei redditi da non indicare nel quadro RW). Unico requisito, comune alla Voluntary Disclosure per attività estere, è che l’origine dei valori non derivi da reati diversi da quelli tributari. Gli effetti dell’adesione sono quelli di riduzione delle sanzioni con esclusione di alcune di quelle penali (tra cui quelle derivanti dal reato di autoriciclaggio).
E’ prevista anche una “sanatoria” per il denaro contante e valori al portatore: in questo caso le modalità di adesione alla Voluntary, come sopra meglio indicato, sono più stringenti e prevedono un’apposita dichiarazione in cui si attesti che l’origine dei valori non deriva da condotte diverse da reati tributari presupposti dalla normativa, l’apertura e l’inventario in presenza di un notaio entro il termine di presentanzione della documentazione oltre al deposito vincolato fino al termine della procedura. Successivamente si ha la “liberazione” dei valori e dei contanti.
Si ricorda che chiunque fraudolentemente si avvalga della Volutary Disclosure per far emergere attività finanziarie e patrimoniali, contanti e valori provenienti da reati diversi da quelli tributari, è punito con la reclusione da un anno e sei mei a sei anni ed è inoltre soggetto all’applicabilità dei reati di riciclaggio e autoriclaggio.





