L’Agenzia delle Entrate, nella circolare n. 5 del 16 marzo 2016, si occupa dell’agevolazione fiscale del credito d’imposta per Ricerca e Sviluppo (R&S), che è stato introdotto dall’articolo 3 del Dl n. 145/2013 e successivamente rinnovato dalla legge di stabilità 2015 (legge n. 190/2014, art.1, comma 35). Tale legge, infatti, ha modificato la misura dell’agevolazione, estendendo il periodo di applicazione, ampliando la platea dei beneficiari, le categorie di spese agevolabili e facilitando le modalità di accesso al beneficio. Si tratta di un bonus fiscale destinato a tutte quelle imprese, residenti nel territorio dello Stato, che, indipendentemente dalla natura giuridica, dal settore in cui operano e dal regime contabile che adottano, investono in attività di ricerca e sviluppo; il beneficio è riconosciuto anche alle imprese di nuova costituzione, che hanno intrapreso la loro attività a partire dal 2015. L’obiettivo è quello di incentivare sia gli investimenti che l’occupazione di personale con un profilo professionale qualificato.
L’agevolazione è riconosciuta nella forma del credito d’imposta a tutte le imprese che investono in attività di R&S a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014 e fino a quello in corso al 31 dicembre 2019. La misura del credito di imposta è pari al 25% degli investimenti “incrementali” in ricerca e sviluppo rispetto alla media delle spese sostenute nei periodi 2012, 2013 e 2014.
Il credito d’imposta è concesso fino all’importo massimo di 5 milioni di euro a favore di ciascun beneficiario, a condizione che l’impresa effettui una spesa complessiva per attività di R&S almeno pari a 30mila euro. L’aliquota da applicare per il calcolo del bonus varia a seconda della spesa sostenuta.





