Giuseppe Difino – Business Consultant

Riammissione alla rateazione: dall’Agenzia le istruzioni per l’uso  (da fiscooggi.it)

Riammissione alla rateazione: dall’Agenzia le istruzioni per l’usoL’opportunità riguarda chi è decaduto dal beneficio del pagamento dilazionato delle somme dovute a seguito di definizione dell’avviso di accertamento per adesione o acquiescenzaI contribuenti decaduti dal beneficio della rateazione nei tre anni antecedenti al 15 ottobre 2015, in relazione alle somme dovute a seguito di accertamento definito con un atto di adesione o prestando acquiescenza, sono riammessi al piano iniziale di ammortamento, limitatamente alle somme dovute a titolo di imposte dirette, qualora, entro il prossimo 31 maggio, versino la prima delle rate scadute.La possibilità di “riparare” è stata introdotta dall’articolo 1, commi da 134 a 138, della legge 208/2015 (Stabilità 2016)

.L’Agenzia delle Entrate, con la circolare 13/E del 22 aprile 2016, fornisce chiarimenti in ordine alla sua applicazione, precisando, in particolare, le modalità e i termini degli adempimenti necessari a consentire la riammissione al beneficio. Ambito di applicazione. Per quanto concerne l’ambito soggettivo, la disposizione riguarda i contribuenti che:hanno definito le somme dovute mediante adesione all’avviso di accertamento, al processo verbale di constatazione o all’invito a comparire, oppure prestando acquiescenza all’accertamento (sono esclusi, quindi, gli altri istituti deflattivi: conciliazione e mediazione);hanno scelto di pagare a rate sono decaduti dal beneficio per non aver rispettato le scadenze del piano di rateazione (mancato integrale pagamento di una rata diversa dalla prima entro il termine di scadenza della successiva).Per quanto attiene, invece, all’ambito oggettivo, il beneficio della riammissione alla rateazione è subordinato a due condizioni:la decadenza dalla rateazione deve essersi verificata nei trentasei mesi antecedenti al 15 ottobre 2015, quindi a partire dal 15 ottobre 2012, facendo riferimento alla scadenza ordinaria della rata non pagata (la circostanza non si considera avverata, ad esempio, per la rata scaduta il 25 agosto 2012 e non pagata entro il termine di quella successiva, cioè entro il 25 novembre 2012)le somme il cui mancato pagamento ha determinato la decadenza devono riguardare le imposte dirette (come Irpef, Ires, addizionali, Irap) e non anche quelle indirette (ad esempio, l’Iva), che restano quindi escluse dalla riammissione al beneficio.Come riparare il procedimento per la riammissione alla rateazione prende il via con il pagamento (o con l’integrazione di pagamento), entro il prossimo 31 maggio, della prima delle rate scadute, cioè della rata contemplata nell’originario piano di ammortamento il cui omesso/carente versamento ha determinato la perdita del beneficio.Il numero delle rate successive sarà pari al numero delle rate del piano originario non pagate, esclusa quella versata per la riammissione alla dilazione, con scadenza trimestrale nello stesso giorno in cui è stato effettuato il versamento per la riammissione (ad esempio, se questo viene eseguito il 30 maggio, le rate successive scadranno il 30 agosto, il 30 novembre, e così via).Circa l’importo dovuto ai fini della riammissione:se l’atto definito riguardava solo imposte dirette, va versata l’intera somma della rata il cui mancato pagamento ha determinato la decadenzase l’atto definito riguardava anche altre imposte, dalla rata scaduta vanno sottratti gli importi riferiti a quelle altre imposte e relativi interessi e sanzioni. Se nel piano originario le sanzioni erano state cumulate in un unico codice tributo, va scorporata, in misura proporzionale, la quota relativa alle altre imposte, e versata la differenza per gli interessi di rateazione, bisogna far riferimento a quelli compresi nella rata scaduta, commisurandoli ai tributi e alle sanzioni determinati come descritto ai punti precedenti. Sarà poi l’ufficio, in sede di predisposizione del nuovo piano di rateazione, a calcolare gli interessi dovuti per il periodo intercorrente tra la data di scadenza della rata e quella di effettuazione del pagamento.Nei dieci giorni successivi al versamento, il contribuente dovrà trasmettere all’ufficio che ha emesso il provvedimento di rateazione copia della relativa quietanza. L’adempimento è possibile tramite consegna diretta oppure per posta elettronica ordinaria o certificata. L’eventuale omissione non inficia la validità del procedimento, ma è da tener presente che l’ufficio potrà sospendere i carichi eventualmente iscritti a ruolo e rielaborare il piano di ammortamento solo dopo aver ricevuto la quietanza.Come procede l’ufficio Ricevuta la quietanza di versamento, l’ufficio sospende i carichi iscritti a ruolo, inibendo l’avvio di azioni esecutive in relazione alle somme che, a seguito della decadenza, sono state già affidate all’Agente della riscossione per il recupero coattivo e che, per effetto della riammissione, dovranno invece essere versate a rate tramite modello F24.

Sorgente: Riammissione alla rateazione: dall’Agenzia le istruzioni per l’uso FiscoOggi.it