SUPERAMMORTAMENTO 140% ACQUISTO BENI STRUMENTALI

La legge di Stabilità per il 2016 ha previsto la possibilità di operare un super-ammortamento per gli investimenti in beni materiali nuovi effettuati dal 15 ottobre 2015 al 31 dicembre 2016.

La disposizione è finalizzata ad incentivare gli investimenti in beni materiali strumentali nuoviattraverso una maggiorazione percentuale del costo fiscalmente riconosciuto dei beni medesimi, in modo da consentire, ai fini della determinazione dell’IRES e dell’IRPEF, l’imputazione al periodo d’imposta di quote di ammortamento e dei canoni di locazione finanziaria più elevati.

La disposizione è finalizzata ad incentivare gli investimenti in beni materiali strumentali nuoviattraverso una maggiorazione percentuale del costo fiscalmente riconosciuto dei beni medesimi, in modo da consentire, ai fini della determinazione dell’IRES e dell’IRPEF, l’imputazione al periodo d’imposta di quote di ammortamento e dei canoni di locazione finanziaria più elevati. Il beneficio interessa tanto i beni strumentali acquistati in proprietà quanto quelli acquisiti in leasing. Sono esclusi dal beneficio, tuttavia, gli investimenti in beni materiali strumentali nuovi per i quali il D.M. 31 dicembre 1988 stabilisce coefficienti di ammortamento inferiori al 6,5%, gli investimenti in fabbricati e costruzioni, nonché gli investimenti in beni di cui all’allegato 3 della legge di Stabilità 2016.

AMBITO APPLICATIVO

Ai fini della deducibilità degli ammortamenti di tali nuovi cespiti – il costo sostenuto da imprese e professionisti per la loro acquisizione possa essere maggiorato del 40% rispetto a quello imputato (in base ai prescritti coefficienti tabellari) nel conto economico.

Da un punto di vista pratico ciò sta a significare che gli interessati a tale agevolazione dovranno

effettuare, in fase di dichiarazione dei redditi, una ulteriore variazione in diminuzione rispetto all’ammortamento imputato a conto economico per lo stesso bene: questa agevolazione di natura esclusivamente fiscale determinerà un doppio binario sul piano civilistico e fiscale:

– l’agevolazione in commento determina l’irrilevanza contabile del beneficio fiscale

– consentirà al contribuente di effettuare una diminuzione in sede di dichiarazione dei redditi.

La maggiorazione produce effetti solo ed esclusivamente ai fini del computo delle quote di ammortamento e dei canoni di locazione finanziaria e ciò fino al suo completamento.

BENI OGGETTO DELL’AGEVOLAZIONE

Godono dell’agevolazione i beni materiali strumentali nuovi. Non rientrando, quindi, nel beneficio:

– gli investimenti in beni immateriali;

– gli investimenti in beni “usati”.

Per beni “nuovi” si deve intende sia il bene acquistato dal produttore, sia il bene acquistato da un soggetto diverso dal produttore e dal rivenditore purché non sia già stato utilizzato né da parte del cedente né da alcun altro soggetto (circolare n. 90/2001).

In riferimento al requisito della strumentalità è necessario che i beni siano di uso durevole e atti ad essere impiegati come strumenti di produzione all’interno del processo produttivo dell’impresa. Restano, quindi, esclusi dall’agevolazione i beni merce (o, comunque, trasformati o assemblati per la vendita) e i materiali di consumo.

AMBITO TEMPORALE

L’agevolazione ha natura temporanea: è stato, infatti, disposto che l’agevolazione può essere applicata esclusivamente agli investimenti effettuati nella finestra temporale che va dal 15 ottobre 2015 al 31 dicembre 2016.

AMBITO SOGGETTIVO

L’agevolazione introdotta dalla legge di Stabilità 2016 sulla disciplina fiscale degli ammortamenti effettuati trova applicazione rispetto agli investimenti effettuati sia dai soggetti titolari di reddito d’impresa, sia dagli esercenti arti e professioni. Nell’ipotesi in cui i beni siano complessi (ossia alla realizzazione degli stessi abbiano concorso anche beni usati), per soddisfare il requisito della novità è necessario fare riferimento all’intero bene. In tale evenienza, il requisito di bene nuovo resta soddisfatto purché l’incidenza del costo relativo ai beni usati non prevalga rispetto al costo complessivamente sostenuto (Agenzia Entrate, circolari n. 5E del 2015 e n. 44E del 2009).

ATTENZIONE

Pur se la norma non lo prevede espressamente, è da ritenersi che per individuare l’esatto momento in cui l’investimento è stato effettuato, in modo da poter verificare se lo stesso rientri nell’arco temporale utile a fruire dell’agevolazione, ci si deve avvalere delle disposizioni del TUIR e far, quindi, riferimento ai criteri generali. Ne consegue che le spese sostenute per l’acquisizione dei beni mobili si devono considerare compiute alla data della consegna o spedizione ovvero, se diversa e successiva, alla data in cui si verifica l’effetto traslativo o costitutivo della proprietà o di altro diritto reale.