Il beneficio spetta:
1) per gli investimenti che raggiungono un importo massimo di 1,5 milioni, con riferimento alle imprese di piccole dimensioni per gli investimenti realizzati a decorrere dal 1° gennaio 2016 e fino al 31 dicembre 2019.;
2) per gli investimenti di importo pari a 5 milioni, invece, per le imprese di medie dimensioni;
3) per gli investimenti che arrivano a 15 milioni per le imprese più grandi.
BENEFICIARI
Coloro che potranno utilizzare il credito di imposta sono i soggetti titolari di reddito d’impresa, a prescindere sia dalla natura giuridica assunta, che dalle dimensioni aziendali e dal regime contabile.
Infine, si precisa che il bonus è precluso alle imprese che sono in stato di difficoltà, così come stabilito dalla Comunicazione CE (2014/C 249/01).
I soggetti beneficiari, prima di fruire del credito d’imposta, dovranno presentare all’Agenzia delle Entrate apposita comunicazione entro il 30 giugno 2016
L’Agenzia delle Entrate comunicherà poi alle imprese l’autorizzazione all’utilizzo del credito d’imposta.
AGEVOLAZIONE
Sono considerati beni agevolabili tutte le acquisizioni, realizzate anche attraverso contratti di locazione finanziaria, di macchinari, attrezzature ed impianti, ricompresi all’interno di un progetto di investimento iniziale ai sensi del Regolamento UE n. 651/2014.
La concessione dell’agevolazione spetta solo agli investimenti effettuati in beni strumentali nuovi per le seguenti tipologie di interventi:
1) la realizzazione di un nuovo stabilimento;
2) l’estensione di uno stabilimento già esistente;
3) la diversificazione produttiva di uno stabilimento;
4) la variazione complessiva del processo produttivo di uno stabilimento già esistente;
5) la riattivazione di uno stabilimento chiuso o che sarebbe stato chiuso in caso di mancata acquisizione.
CREDITO DI IMPOSTA
Esso dovrà venire determinato in riferimento ai nuovi investimenti effettuati in ogni periodo d’imposta, di beni agevolabili, per la parte del rispettivo costo complessivo eccedente gli ammortamenti dedotti nel periodo d’imposta, attinenti a beni d’investimento della medesima struttura produttiva.
In tal modo, sull’importo che si viene a determinare si potrà poi calcolare la percentuale di agevolazione, che risulta rispettivamente del:
1) 20% per le piccole imprese;
2) 15% per le medie imprese;
3) 10% per le grandi imprese.
In base a quanto disposto dalla norma, il credito d’imposta non è cumulabile con aiuti “de minimis”, e tanto meno con altri aiuti di Stato aventi ad oggetto gli stessi costi ammissibili.
Il credito d’imposta andrà riportato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di maturazione, oltre che nelle dichiarazioni dei redditi consecutivi fino a quello in cui se ne conclude la fruizione. Il credito d’imposta non è soggetto al limite di utilizzo di 250mila annui previsto dall’art. 1, comma 53, della Finanziaria del 2008 (Legge 244/2007).
Il credito d’imposta è utilizzabile solamente in compensazione tramite il modello F24. Si potrà utilizzare la compensazione a decorrere dal periodo d’imposta in cui è stato eseguito l’investimento.





