E’ stato intodotto i un regime fiscale specifico volto a incentivare il trasferimento in Italia di attività economiche precedentemente svolte in Paesi non appartenenti all’Unione Europea (UE) e allo Spazio Economico Europeo (SEE), definito come “reshoring delle attività economiche”. Questa misura è stata introdotta con l’obiettivo di rendere il sistema fiscale italiano più competitivo a livello internazionale.
Il fondamento normativo di tale agevolazione è rappresentato dall’articolo 6 del Decreto Legislativo (Dlgs) n. 209/2023. Tuttavia, è fondamentale sottolineare che l’efficacia di questa disposizione è subordinata all’autorizzazione della Commissione Europea.
**Natura e Misura dell’Agevolazione Fiscale:**
Il regime di reshoring prevede una significativa agevolazione fiscale: i redditi derivanti dalle attività economiche trasferite in Italia e precedentemente svolte in un Paese extra-UE/SEE non concorrono alla formazione della base imponibile ai fini dell’Imposta sul Reddito delle Società (IRES) e dell’Imposta Regionale sulle Attività Produttive (IRAP) nella misura del 50% del relativo ammontare.
**Durata dell’Agevolazione:**
L’agevolazione del 50% si applica per il periodo d’imposta in cui avviene il trasferimento dell’attività economica in Italia e per i cinque periodi d’imposta successivi. Tuttavia, per le grandi imprese, questo periodo di applicazione è esteso a dieci periodi d’imposta. In sostanza, l’incentivo opera per un totale di sei periodi d’imposta (o undici per le grandi imprese) a partire dall’anno del trasferimento.
**Ambito di Applicazione: Quali Attività Economiche sono Interessate?**
L’agevolazione è pensata per le attività di impresa e per l’esercizio di arti e professioni esercitate in forma associata. Le fonti specificano che si tratta delle attività produttive e commerciali che fanno capo ad aziende o rami di azienda localizzati all’estero. In altre parole, riguarda le attività esercitate mediante la gestione di un complesso organizzato di beni che era precedentemente insediato in un Paese extra-UE (o SEE) e che viene ricollocato in Italia. L’esempio fornito è quello dello stabilimento produttivo di un’azienda metalmeccanica.
**Il Caso delle Holding Estere:**
Sorgono dubbi sul fatto che le holding statiche, pur essendo considerate titolari di reddito d’impresa, possano rientrare nell’ambito di applicazione del regime di reshoring. Questo perché la finalità principale dell’incentivo è quella di promuovere lo svolgimento di un’attività produttiva sul territorio italiano. L’agevolazione è considerata alla stregua di un aiuto di Stato, per il quale è necessaria l’autorizzazione da parte della Commissione Europea. In questa prospettiva, secondo una certa interpretazione, si dovrebbe fare riferimento alla nozione di impresa rilevante ai fini della disciplina degli aiuti di Stato. Di conseguenza, potrebbero essere considerate rilevanti le attività economiche che, anche solo in astratto, sono suscettibili di essere esercitate da un’impresa e avere effetti sull’offerta di beni e servizi sul mercato. Per quanto riguarda una holding di partecipazioni, si potrebbe ulteriormente accertare se la mera titolarità delle partecipazioni sia accompagnata o meno da altre attività, come ad esempio prestazioni di servizi, che possano configurare un’attività economica rilevante ai fini della disciplina del reshoring.
**Obiettivi e Sinrgie:**
Questa misura dimostra l’interesse dell’Italia ad attrarre investitori esteri e, come evidenziato, potrebbe essere impiegata congiuntamente con i regimi di attrazione del “capitale umano”, come il nuovo regime dei lavoratori impatriati e il regime dei neo-residenti, da valutare sulla base di un’analisi caso per caso. L’obiettivo è quello di creare un contesto favorevole per la localizzazione in Italia di attività economiche e di capitale umano qualificato.





