Dal 2017 si comunicano liquidazioni periodiche e dati delle fatture

Nella Gazzetta Ufficiale n. 249 di ieri, 24 ottobre 2016, è stato pubblicato il decreto legge in materia fiscale.

Viene prevista una revisione di alcuni adempimenti che sono risultati non sufficientemente efficaci per supportare l’attività di controllo e accertamento.
Le principali modifiche, che si applicheranno dal 2017, derivano dalla rimodulazione delle previsioni dell’art. 21 del DL n. 78/2010. In sostanza, secondo il nuovo testo, i soggetti passivi IVA, in luogo della presentazione dello “spesometro” su base annuale, trasmetteranno telematicamente, su base trimestrale, i dati di tutte le fatture emesse, di tutte le fatture ricevute e registrate ex art. 25 del DPR 633/72 (comprese le bollette doganali) e delle variazioni.

I dati da comunicare comprendono, almeno, i dati delle parti dell’operazione, la data ed il numero della fattura, la base imponibile, l’aliquota IVA e l’imposta, oltre alla tipologia di operazione. Il termine è fissato nell’ultimo giorno del secondo mese successivo ad ogni trimestre solare.

La trasmissione dei dati delle fatture emesse e ricevute soddisfa gli obblighi di conservazione sostitutiva di cui all’art. 3 del DM 17 giugno 2014 per le fatture elettroniche e per i documenti informatici.

Per l’omessa o errata trasmissione di ogni fattura, è applicabile la sanzione di 25 euro con un massimo di 25.000. Tale massimo, da una prima lettura,dovrebbe potersi riferire alla singola trasmissione e dunque al trimestre.
Le modalità operative per l’adempimento del nuovo obbligo saranno definite con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate.

Il DL n. 193/2016 introduce, inoltre, il nuovo art. 21-bis del DL n. 78/2010, secondo cui i soggetti passivi, sono tenuti a comunicare, telematicamente, su base trimestrale ed entro le scadenze sopra rappresentate, i dati contabili riepilogativi delle liquidazioni periodiche IVA. Presumibilmente, dunque, coloro che liquidano l’imposta su base mensile, comunicheranno ad ogni scadenza i dati delle tre liquidazioni periodiche ricadenti nel trimestre di riferimento. La comunicazione è unica anche per coloro che esercitano più attività. Il nuovo adempimento è dovuto nel caso di liquidazioni con eccedenza a credito, mentre ne sono esonerati i soggetti non tenuti alla presentazione della dichiarazione annuale IVA o all’effettuazione delle liquidazioni periodiche.

Ricevuti i dati, l’Amministrazione provvederà ad una valutazione della coerenza dei dati comunicati con i versamenti d’imposta. Qualora dai controlli emergeranno una o più incoerenze, ne sarà data comunicazione al soggetto passivo che potrà fornire chiarimenti o segnalare elementi non considerati o valutati erroneamente, ovvero potrà versare quanto dovuto beneficiando del ravvedimento operoso.
Per l’omessa, incompleta o infedele comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche è prevista una sanzione compresa tra 5.000 euro e 50.000 euro.
Anche in relazione a detto nuovo adempimento, le modalità operative saranno stabilite con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate.

Per il necessario adeguamento tecnologico dei sistemi amministrativi, è riconosciuto un credito d’imposta di 100 euro, utilizzabile dal 2018, ai soggetti che hanno realizzato nell’anno precedente un volume d’affari non superiore a 50.000 euro. Un ulteriore credito d’imposta è riconosciuto ai medesimi soggetti se hanno optato per la trasmissione telematica dei corrispettivi ex art. 2, comma 1 del DLgs. n. 127/15.

A partire dal 1° gennaio 2017, in conseguenza dei nuovi adempimenti, sono abrogati:
– gli elenchi INTRASTAT degli acquisti di beni e gli elenchi INTRASTAT delle prestazioni di servizi ricevute (Modello Intra-2);
– le comunicazioni dei dati dei contratti stipulati dalle società di leasing ex art. 7, comma 12 DPR n. 605/73.

A partire dall’anno d’imposta in corso al 31 dicembre 2017 è, inoltre, abrogata la comunicazione delle operazioni nei confronti di operatori economici stabiliti nei paesi black list, ex art. 1 DL n. 40/10.
Un’ulteriore modifica riguarda i termini di presentazione della dichiarazione annuale IVA che, a partire dall’anno d’imposta 2017, potrà essere trasmessa dal 1° febbraio al 30 aprile dell’anno successivo. Resta, dunque, invariato il termine per la dichiarazione annuale IVA relativa al 2016 che è dovuta nel mese di febbraio 2017.

Comunicazione dati, fatture e variazioni per l’anno d’imposta 2017
Trimestre Scadenza
Gennaio-Marzo 2017 31 maggio 2017
Aprile-Giugno 2017 31 agosto 2017
Luglio-Settembre 2017 30 novembre 2017
Ottobre-Dicembre 2017 28 febbraio 2018